AREA RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto. Il Mediatore Creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.  Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria. Si specifica che per controversie fra il cliente e il mediatore lo stesso non può rivolgersi a ABF Per eventuali controversie in relazione al contratto di mediazione è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Modalità inoltro reclami

Il reclamo, di norma, deve presentare i seguenti contenuti:

1. dati identificativi del cliente;
2. recapito telefonico al quale il cliente può essere eventualmente contattato;
3. riferimenti delle persone incaricate dal mediatore creditizio con le quali è entrato in contatto;
4. descrizione chiara del motivo di contestazione e del prodotto/servizio a cui il reclamo fa riferimento;
5. eventuale documentazione ritenuta utile a supporto dei fatti oggetto della contestazione

Disponibile cliccando qui il modello di reclamo